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modifiche al PIANO CASA Regione Calabria

2020-07-08 21:58

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Giuseppe Baronetto,

modifiche al PIANO CASA Regione Calabria

CALABRIA, PIANO CASA: MODIFICHE E PROROGA AL 31/12/2021




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È stata pubblicata sul BURC 02/07/2020, n. 66 la L.R. Calabria n. 10 del 2020 che ha prorogato le disposizioni del Piano Casa fino al 31/12/2021.


Tra le modifiche approvate:
- il ripristino dell’ampliamento consentito del 30% della volumetria già esistente;
- l’ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, consentendo anche alle attività direzionali e commerciali di utilizzare la premialità;
- il posticipo della data di ultimazione degli immobili al 31/12/2019 per l’applicazione dei benefici previsti dal Piano Casa.


Art. 1 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 21/2010)
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 21 (Misure straordinarie a sostegno dell'attività edilizia finalizzata al miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale), le parole: “e di distanza tra i fabbricati,” sono sostituite dalle seguenti: “e di distanza tra i fabbricati e di distanza dai confini,”.


Art. 2 - (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 21/2010)
1.Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 21/2010 sono apportate le seguenti modifiche:


a) alla lettera a):


1) le parole: “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento”;


2) dopo la fine del primo periodo è inserito il seguente: “L’ampliamento volumetrico ai fini abitativi fino al 20 per cento della superficie lorda che non ecceda comunque il valore massimo di incremento realizzabile di 70 metri quadrati, viene concesso anche nel caso di un'unica unità immobiliare qualora superi i 1000 metri cubi a patto che si effettuino contestualmente sull’intero fabbricato lavorazioni atte ad innalzare il livello di efficienza termica o strutturale (sismica) di almeno una classe.”;


b) alla lettera b):


1) le parole: “15 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “20 per cento”;


2) le parole: “25 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “30 per cento”;


3) le parole: “500 metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “700 metri quadrati interni netti”;


4) le parole: “destinazioni d’uso produttive, industriali ed artigianali” sono sostituite dalle seguenti: “destinazioni d’uso produttive, direzionali, commerciali ed artigianali”;


5) le parole: “la variazione della destinazione d’uso, tra le categorie residenziale, turistico ricettiva e direzionale” sono sostituite dalle seguenti: “la variazione della destinazione d’uso, tra le categorie residenziale, turistico ricettiva direzionale, commerciale, produttive e industriali”.


Art. 3 - (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 21/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 21/2010, le parole: “fatte salve le disposizioni del codice civile e della normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento all’articolo 2-bis, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001”, sono sostituite dalle seguenti: “anche con riposizionamento dell’edificio all’interno delle aree di pertinenza catastale dell’unità immobiliare interessata, anche conformata con atti successivi alla realizzazione dell’edificio stesso, con realizzazione di un aumento in volumetria entro un limite del 30 per cento su immobili esistenti, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 1 della presente legge, nel rispetto del d.m. 1444/68, fatte salve le disposizioni del Codice civile, con particolare riferimento all’articolo 2-bis, comma 1-ter del d.p.r. 380/01, che si applica nei soli casi in cui è necessario derogare ai limiti di distanza tra fabbricati”.


2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 21/2010 è abrogata.


3. Il comma 3 bis dell’articolo 5 della l.r. 21/2010 è sostituito dal seguente:


“3-bis). L'altezza massima della nuova edificazione può essere derogata fino all'utilizzo della volumetria realizzabile. I consigli comunali, nel termine di sessanta giorni decorrenti dell’entrata in vigore della presente legge, possono stabilire, con provvedimento motivato, limiti di altezza della nuova edificazione sempreché siano compatibili con la realizzazione dell’aumento di volumetria consentiti dalla presente legge. I provvedimenti adottati dai consigli comunali oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dell’entrata in vigore della presente legge sono inefficaci.”.


Art. 4 - (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 21/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 21/2010 le parole: “Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “Gli interventi previsti negli articoli 4 e 5 nonché nel presente articolo possono essere realizzati su immobili esistenti alla data del 31 dicembre 2019”.


2. Al comma 5 bis dell’articolo 6 della l.r. 21/2010 sono apportate le seguenti modifiche:


a) alla lettera a) le parole: “di almeno 2,30 metri ridotta a 2,10 metri” sono sostituite dalle seguenti: “di almeno 2,20 metri ridotta a 2,0 metri”;


b) al comma 12 le parole: “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”.


Art. 5 - (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 6 - (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.



LE MISURE DEL D.L. SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Tra le principali misure in materia di contratti pubblici, la bozza di D.L. Semplificazioni introduce in via transitoria, fino al 31/07/2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

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La bozza del D.L. Semplificazioni approvata dal Consiglio dei ministri il 06/07/2020 prevede, tra l’altro, disposizioni finalizzate alla semplificazione in materia di contratti pubblici, tramite interventi nei seguenti ambiti.

 

CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA
L'art. 1 della bozza di D.L. Semplificazioni prevede che fino al 31/07/2021 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 50/2016 secondo:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro;
b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dall’avvio del procedimento, aumentati a 4 per importi superiori a 150.000 euro; il mancato rispetto di tali termini o i ritardi nella stipulazione del contratto e nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto. Si veda anche Il DL Semplificazioni interviene sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia.

 

CONTRATTI SOPRA SOGLIA
Con l’art. 2 si introducono disposizioni volte ad accelerare i contratti sopra soglia per procedimenti avviati entro il 31/07/2021. In particolare, si prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 50/2016 mediante la procedura aperta, ristretta o - previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge - della procedura competitiva con negoziazione, in ogni caso con i termini ridotti per la consegna dei lavori e l’esecuzione del contratto in via d’urgenza.
Inoltre, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura di opere di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 50/2016, che siano estremamente urgenti e la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale, le stazioni appaltanti procedono mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle indicate nell’articolo. Tali procedure di affidamento possono riguardare, in particolare, gli interventi nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie e idriche, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica.
Si prevede che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di 6 mesi dall’avvio del procedimento; il mancato rispetto di tali termini o i ritardi nella stipulazione del contratto e nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto.

 

VERIFICHE ANTIMAFIA E PROTOCOLLI DI LEGALITÀ
Si prevede, fino al 31/07/2021, la generalizzazione del sistema delle verifiche antimafia in via d’urgenza, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del D. Leg.vo 159/2011. Per i contratti pubblici si provvede al rilascio di informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della BDNA e alle risultanze di altre banche dati disponibili. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare contratti o altri atti sotto condizione risolutiva.
Si aggiunge inoltre l’art. 83-bis al D. Leg.vo 159/2011 che prevede la sottoscrizione di protocolli di legalità tra il Ministero dell’interno ed anche imprese di rilevanza strategica e associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, relativamente al rilascio della documentazione antimafia.

 

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI E RICORSI GIURISDIZIONALI
L’art. 4 prevede modifiche al D. Leg.vo 50/2016 dirette ad evitare che, anche in accordo con l’aggiudicatario, venga ritardata o rinviata la stipulazione del contratto per pendenza di ricorsi giurisdizionali o per altri motivi. Si precisa, infatti, che la mancata stipulazione del contratto nel termine debba essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera e venga valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto. La pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto.
Sono inoltre apportate alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti di cui all’art. 120 del D. Leg.vo 02/07/2010, n. 104, prevedendo che, se ne ricorrono i presupposti, le cause relative alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture sono di regola definite con sentenza in forma semplificata in esito all’udienza cautelare, nonché intervenendo sui termini per il deposito della sentenza.

 

SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELL’OPERA PUBBLICA
L’art. 5 è diretto a intervenire, derogando alla normativa vigente (art. 107 del D. Leg.vo 50/2016), sulle ipotesi in cui è possibile sospendere l’esecuzione dell’opera pubblica, indicandole in modo tassativo, e, quindi, limitando radicalmente le ipotesi in cui le parti o anche l’autorità giudiziaria possano sospendere l’esecuzione delle opere. Le norme hanno carattere transitorio (fino al 31/07/2021) e sono applicabili agli appalti il cui valore sia pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 50/2016.

 

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO
L’art. 6 della bozza di D.L. Semplificazioni prevede che fino al 31/07/2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Leg.vo 50/2016, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico con il compito di risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. L’articolo specifica la composizione, le modalità operative ed i compensi del collegio e indica che esso può essere nominato anche per opere diverse da quelle sopra specificate.

 

FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
L’art. 7 della bozza di D.L. Semplificazioni prevede l’istituzione di un Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche - di importo pari o superiore alle soglie dell’art. 35 del D. Leg.vo 50/2016 e che siano estremamente urgenti e la cui realizzazione è necessaria per il superamento della fase emergenziale - al fine di evitare che la mancanza temporanea di risorse pubbliche possa costituire un ostacolo alla realizzazione dell’opera. Il Fondo (che non può essere utilizzato per finanziare nuove opere) può essere attivato, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere, a causa di maggiori esigenze per imprevisti o varianti ovvero per insufficienti disponibilità annuali, siano carenti le risorse per la regolare prosecuzione dei lavori. In questo caso, il Fondo corrisponde alla stazione appaltante le somme necessarie per la regolare e tempestiva realizzazione delle opere pubbliche. Il Fondo si finanzia utilizzando le economie derivanti dai ribassi d’asta. Si veda anche Il D.L. Semplificazioni istituisce il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

 

ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
L’art. 8 della bozza di D.L. Semplificazioni prevede, tra l’altro, che in relazione alle procedure pendenti o comunque avviate fino al 31/07/2021:
- è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza;
- le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l’obbligo per l’operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell’appalto da affidare;
- in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza senza bisogno di illustrare le ragioni di urgenza che si considerano comunque sussistenti;
- l'affidamento delle concessioni autostradali relative ad autostrade che interessano una o più regioni può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni;
-le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione già adottati, a condizione che entro 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.L. Semplificazioni si provveda ad un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza COVID-19.
Si prevedono inoltre disposizioni con riferimento ai lavori in corso di esecuzione e si apportano modifiche al D. Leg.vo 50/2016, anche in materia di subappalto e di qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.
Vengono prorogati alcuni termini previsti dal D.L. Sblocca cantieri (D.L. 18/04/2019, n. 32) relativi alla sospensione sperimentale dell’efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici.
Sono previste disposizioni relative ai compiti del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all’art. 122 del D.L. 18/2020.

 

COMMISSARI STRAORDINARI
Infine, l’art. 9 del D.L. Semplificazioni semplifica e uniforma le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.
Tra l’altro, si interviene sui criteri da prendere in considerazione per l’individuazione delle opere da commissariare, si estendono i poteri dei commissari e le deroghe alle disposizioni di legge, si prevede l’apertura di apposite contabilità speciali, si disciplina in maniera uniforme il modello operativo delle gestioni commissariali.
 

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